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Statuto

Art. 1 (Costituzione)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, un’Associazione denominata Coordinamento Tessitori, con sede legale in Firenze, via de’ Serragli 69.

L’Associazione ha durata illimitata. Vi si esclude ogni possibilità di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’associazione è connotata dall’emblema che rappresenta un nodo del tessitore con la dicitura “Coordinamento Tessitori”, stampato a lato in copia, il cui originale è depositato e custodito presso la presidenza.

Art. 2 (Scopi, finalità e attività)

L’Associazione ha per scopo di:

a) promuovere la pratica e lo studio delle arti tessili;

b) favorire le relazioni degli associati tra loro e con tutti coloro che si interessano alle arti tessili;

c) affermare i valori professionali, sociali, culturali, terapeutici ed ecologici delle arti tessili;

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 (Mezzi d’azione)

Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione ha cura in particolare di:

a) promuovere incontri, esposizioni, eventi ed ogni altra attività riguardante le arti tessili;
b) dotarsi di un organo di stampa nel quale siano pubblicati contenuti relativi alle arti tessili, i programmi e le iniziative dell’Associazione;
c) pubblicare e diffondere, avvalendosi di ogni mezzo, studi e notizie di interesse per i soci;
d) avviare rapporti di collaborazione con associazioni, enti, scuole, istituti di formazione e privati che siano comunque interessati alle arti tessili;
e) favorire e incrementare la collaborazione da parte dei soci alle pubblicazioni dell’Associazione;
f) organizzare e promuovere corsi, seminari e altre iniziative per la formazione dei soci;
g) favorire la nascita di gruppi, che si propongano scopi analoghi al proprio, sostenendo la loro attività, collaborando con essi e promuovendo la loro adesione all’Associazione.

Art. 4 (Composizione)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Gli associati hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali in formato cartaceo presso la sede legale dell’associazione, previo appuntamento da concordare con la segreteria.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 5 (Soci ordinari)

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accettata, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

La delibera di ammissione e il pagamento della quota annuale stabilita dall’assemblea, danno diritto a prender parte all’attività sociale. Entro il 28 febbraio di ogni anno i soci sono tenuti al rinnovo della quota sociale.
Se la quota sociale non viene rinnovata i soci morosi saranno da intendersi decaduti, fino a quando non decidano di rinnovare l’adesione.

Le quote associative non sono rivalutabili né trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Doveri del socio)

I soci sono tenuti a rispettare il presente statuto ed i regolamenti interni; versare la quota associativa annuale secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea; prestare la propria attività verso gli altri associati in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Art. 7 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni:
b) per esclusione;
c) per decesso.

Le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo e decorrono dalla data della loro accettazione.

L’esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo, nei confronti del socio che:

a) non osservi le disposizioni del presente statuto;
b) arrechi grave danno morale o materiale all’Associazione.

Il socio dimissionario o escluso non ha diritto al rimborso della quota annuale pagata.

Art. 8 (Organi dell’Associazione)

Sono organi dell’Associazione: l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo con le funzioni di Organo di Amministrazione.

Il consiglio direttivo, è eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica per quattro anni.

Art. 9 (Assemblee dei soci)

L’assemblea dei soci, presieduta dal presidente, è composta da tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati ed è sovrana nelle proprie decisioni.

Ciascun associato ha un voto.

L’assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
• nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
• approva il bilancio di esercizio;
• approva la relazione annuale sull’attività dell’Associazione
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulla esclusione degli associati;
• delibera sulle modificazioni dello Statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento;
• delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art.10 (Sessioni ordinarie delle assemblee)

L’assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, per approvare i bilanci economico e finanziario, le relazioni annuali del presidente e per deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 11 (Sessioni straordinarie delle assemblee)

L’assemblea si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del consiglio direttivo, o un terzo dei soci, nel caso di scioglimento del consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 17, per la modifica dello statuto ai sensi dell’articolo 28 e per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 29.

Art. 12 (Convocazione delle assemblee)

Il presidente:

a) convoca l’assemblea, dandone comunicazione ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione affiggendo l’avviso all’albo nella sede sociale, dandone pubblicazione sulla rivista ufficiale dell’Associazione e/o con tutti gli altri mezzi ritenuti efficaci ed idonei.

b) trasmette contestualmente l’ordine del giorno, formatosi come da punto c seguente.

c) forma l’ordine del giorno, su proposta del consiglio direttivo, includendovi anche gli argomenti proposti da almeno cinque soci, prima della data della convocazione.

d) con opportuni criteri e forme di pubblicità informa i soci assenti delle deliberazioni assembleari.

E’ consentita la partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 13 (Validità delle assemblee)

L’assemblea, escluso i quorum più qualificati delle assemblee straordinarie citati agli art. 28 e 29, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 14 (Deliberazioni)

Le deliberazioni dell’assemblea dei soci vengono prese a maggioranza semplice dei presenti di persona o per delega.

Art. 15 (Rappresentanza dei soci nelle assemblee)

Il socio che non interviene all’assemblea può farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.

I membri in carica del consiglio direttivo non possono ricevere deleghe per l’elezione del direttivo stesso né per l’approvazione del loro operato.

Le associazioni ed enti del terzo settore associati partecipano all’assemblea designando per iscritto il proprio rappresentante, ed avranno diritto ad un voto.

Art. 16 (Rinnovo del Consiglio Direttivo)

Alla scadenza del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 12. L’assemblea elegge il presidente della riunione e i membri del seggio elettorale e stabilisce l’orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto.
I soci o i loro delegati che risultino regolarmente iscritti ai sensi dell’articolo 9 ricevono dai membri del seggio elettorale le schede per l’elezione del Consiglio Direttivo, nei limiti fissati dall’art. 15.
La lista dei soci aventi diritto al voto è presentata ai soci e disponibile in sede elettorale.

Art. 17 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo si compone di almeno tre membri fino a un massimo di cinque, eletti tra gli associati per la durata di quattro anni e sono rieleggibili. Le cariche sociali sono gratuite e volontaristiche.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Fanno parte del Consiglio Direttivo i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si considera eletto il candidato più anziano di età.

Qualora si verifichino vacanze, subentrano nel Consiglio candidati che seguono in graduatoria.

Qualora il numero dei componenti risulti inferiore a tre e non sia possibile procedere alle surrogazioni previste dal presente articolo, il consiglio è sciolto

Esso tuttavia rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, con l’obbligo di indire entro 30 giorni l’assemblea straordinaria, da tenersi entro i successivi 90 giorni, con le modalità previste dall’articolo 16.

Art. 18 (Compiti del Consiglio Direttivo)

È compito del Consiglio Direttivo dare attuazione ai deliberati dell’assemblea, predisporre il bilancio di esercizio, promuovere l’attività dell’Associazione, dandone opportuna notizia ai soci, allestire il regolamento d’attuazione, deliberare sull’ammissione ed esclusione dei soci.

Entro 15 giorni dall’elezione, il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Non si esclude il cumularsi in una stessa persona di più incarichi compatibili. Al verificarsi di vacanze in dette cariche, il consiglio procede entro 15 giorni alla sostituzione, come previsto dall’articolo 17.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 (Sedute dei consigli: validità)

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 20 (Sedute dei consigli: periodicità)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e quando il presidente ne ravvisi l’opportunità, o ne sia richiesta la convocazione da almeno due consiglieri.

Art. 21 (Presidente)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma sociale e la titolarità sui temi della privacy. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente.

Art. 22 (Tesoriere)

Il tesoriere gestisce i fondi dell’Associazione secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo. Redige, anche con l’ausilio di una persona di sua fiducia, ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo e il consuntivo dell’esercizio precedente. Gli esercizi coincidono con l’anno solare. I bilanci, dopo l’approvazione del consiglio direttivo, sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea e se ne promuoverà la diffusione fra i soci.

Art. 23 (Segretario)

Il Segretario dell’Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo, stende i verbali delle adunanze del consiglio direttivo e delle assemblee. Ne conserva i relativi registri; cura la tenuta dello schedario dei soci, assolve tutte le funzioni inerenti al servizio di segreteria e di archivio ed è responsabile della privacy. In caso di necessità può delegare una persona di sua fiducia sollevandola dalla responsabilità sulla privacy.

Art. 24 (Patrimonio, risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore da quando sarà operativo.

Art. 26 (Volontari)

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Art. 27 (Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 28 (Modifica dello statuto)

La modifica del presente statuto può essere proposta con deliberazione del consiglio direttivo, o da almeno un terzo dei soci.

Le modifiche verranno predisposte dal Consiglio Direttivo, che terrà conto di eventuali indicazioni o mozioni approvate nell’assemblea.

Le modifiche saranno sottoposte all’approvazione dei soci in assemblea straordinaria ed entreranno in vigore dopo l’approvazione da parte della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, iscritti all’associazione.

Art. 29 (Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio)

Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la deliberazione dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto. L’assemblea straordinaria, appositamente convocata, delibera sulla destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure del patrimonio residuo non dismesso, che dovranno essere destinati, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 30 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

Coordinamento Tessitori
CP 267 Fi Centro – 50123 Firenze
Tel. e Fax. +39 055 224941 – segreteria@tessereamano.it
Sede legale: via de’ Serragli, 69 – 50124 Firenze

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